Commento sulle modifiche delle Ordinanze del 23 novembre

24. novembre 2022

Le modifiche delle Ordinanze approvate il 23 novembre 2022 dal Consiglio federale sono di grande importanza per il settore del solare.

Importante è l'introduzione di una sovvenzione maggiore per gli impianti senza consumo proprio, ciò che può liberare ulteriori potenziali. Insoddisfacente è invece che tali impianti debbano partecipare alle aste già a partire da una potenza di 150 kW e probabilmente in molti casi perderanno contro gli impianti di grandi dimensioni a causa dei costi più elevati, anche se il potenziale maggiore risiede negli impianti di medie dimensioni. Swissolar aveva proposto un limite di 500 kW. D'altra parte, è positivo che si possano organizzare aste speciali per particolari tipi di impianti. 

Nell'adeguamento degli incentivi (Rimunerazione unica) è stato mantenuto un senso di proporzione e si è tenuto conto dell'aumento dei prezzi dei componenti legato alla pandemia.

Nota positiva sono anche i diversi adattamenti dell'OEn e dell'OAEl in riferimento ai RCP. La determinazione delle tariffe è stata semplificata e il requisito dei fondi contigui viene abolito.

Le revisioni dell'Ordinanza sull'energia e dell'Ordinanza sulla promozione dell'energia entreranno in vigore il 1° gennaio 2023. Le modifiche che interessano il settore del solare sono (grazie a VESE per la raccolta):

  Ordinanza sull'energia OEn (link alle modifiche): 

  • Art. 13 cpv. 1: La potenza di un impianto fotovoltaico si misura in base alla potenza di punta normalizzata in corrente continua sul lato anteriore del generatore solare. 
  • Art. 14 RCP: Il requisito dei fondi contigui è stato abolito
  • Art. 16 RCP: La fatturazione dell'elettricità prodotta internamente è stata modificata: adesso il proprietario fondiario può scegliere tra la fatturazione di max l'80% dei costi del prodotto elettrico standard esterno oppure l'addebito dei costi interni effettivamente sostenuti, ma al massimo fino al costo del prodotto elettrico standard esterno.

Ordinanza sull'approvvigionamento elettrico OAEl (link alle modifiche):

  • Art 26a: Progetti pilota: I progetti pilota possono ora essere autorizzati dal DATEC.

Ordinanza sulla promozione dell'energia OPEn (link alle modifiche):

  • Art. 38: Adesso il bonus per l'angolo d'inclinazione vale anche per gli impianti annessi o isolati. Nuovo: Bonus per l'altitudine: bonus per impianti fotovoltaici al di fuori delle zone edificabili installati ad almeno 1500 m.s.l.m. e con una potenza minima di 150 kW
  • Art. 38a: Aste per per Rimunerazione unica elevata per impianti fotovoltaici senza consumo proprio a partire da una potenza di 150 kW. Cfr. foglio informativo dell'UFE sulle aste fotovoltaiche. Oltre al ricavato dell'asta, è possibile richiedere un bonus per l'angolo d'inclinazione o un bonus per l'altitudine.

> Informazioni dell'UFE sulla Rimunerazione unica (RU)

> Informazioni da Pronovo sull'esecuzione delle aste

> Scheda informativa su Rimunerazione unica e bonus 

> Scheda informativa sulle aste

> Comunicato stampa dell'UFE

Foto: © Solaragentur / Schweizer Solarpreis 2022